PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 463, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi»;

          b) al comma 464, le parole: «è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata alla quota del 20 per cento degli utili netti annuali».

Art. 2.

      1. All'articolo 2513 del codice civile, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «sessantasei per cento».